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7/18/2025, 7:16:57 PM
7/3/2025, 11:08:56 AM
>New York or Niu-York is a rural settlement in Toretsk urban hromada, Bakhmut Raion, Donetsk Oblast, eastern Ukraine. It is located on the left-bank of the Kryvyi Torets River, about six kilometres (3.7 mi) south of Toretsk,[2] and 38 kilometres (24 mi) north-northeast of Donetsk.
>The origin of the name of the town remains a mystery that is the subject of many local legends. It could have come from an entrepreneur or local dignitary, who would have settled from the United States or who would have had as a partner an American citizen from New York City.
>The origin of the name of the town remains a mystery that is the subject of many local legends. It could have come from an entrepreneur or local dignitary, who would have settled from the United States or who would have had as a partner an American citizen from New York City.
6/23/2025, 1:04:34 AM
6/17/2025, 7:34:40 PM
>>211835586
>>211835751
>>211835856
Per me è molto più semplice. Nel nostro ordinamento vige il principio della tassatività delle cause che permettono di accedere al divorzio, le quali sono tutte ragionevoli (errore, sentenza passata in giudicato per reati sessuali del coniuge, abusi, vizio di volontà, separazione giudiziale).
Il problema è che la separazione giudiziale è regolata dall'art. 151 cc. che dispone:
>Art. 151. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Cosa significa? Che ci si può separare quando si vuole, senza motivo ("no fault divorce").
Confrontare col vecchio dispositivo abrogato:
>La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
Molto più ragionevole. Per restituire vitalità alla famiglia basta reintrodurre il principio della tassatività delle cause anche per la semplice separazione. Il matrimonio non deve essere un fidanzamento avanzato.
Invece il legislatore si è mosso in senso opposto: divorzio breve, convenzione di negoziazione assistita, ecc.
Insomma, ancora una volta il problema è la riforma del diritto di famiglia figlia del Sessantotto.
>>211835751
>>211835856
Per me è molto più semplice. Nel nostro ordinamento vige il principio della tassatività delle cause che permettono di accedere al divorzio, le quali sono tutte ragionevoli (errore, sentenza passata in giudicato per reati sessuali del coniuge, abusi, vizio di volontà, separazione giudiziale).
Il problema è che la separazione giudiziale è regolata dall'art. 151 cc. che dispone:
>Art. 151. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Cosa significa? Che ci si può separare quando si vuole, senza motivo ("no fault divorce").
Confrontare col vecchio dispositivo abrogato:
>La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
Molto più ragionevole. Per restituire vitalità alla famiglia basta reintrodurre il principio della tassatività delle cause anche per la semplice separazione. Il matrimonio non deve essere un fidanzamento avanzato.
Invece il legislatore si è mosso in senso opposto: divorzio breve, convenzione di negoziazione assistita, ecc.
Insomma, ancora una volta il problema è la riforma del diritto di famiglia figlia del Sessantotto.
6/17/2025, 6:33:49 PM
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